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DDL Cirinnà, le risposte della senatrice

Proponiamo oggi la risposta della senatrice Cirinnà ad alcune questioni inserite da Lorenzo Banducci nel suo post precedente riguardante il disegno di legge in materia di unioni civili.

Signor Banducci, cari "Nipoti di Maritain".

Ho letto con attenzione il vostro post "DDL Cirinnà dove sta la verità?" e sarò ben lieta di rispondere alle domande che mi avete indicato via email.


Prima di affrontare i tre quesiti che ponete, ritengo necessario specificare che la relazione al Ddl che apre l'articolo è quella della proposta del collega Manconi. La proposta Manconi è solo una delle varie depositate da altri senatori e senatrici che sono state unificate in un testo base (di cui sono io la relatrice) adottato dalla Commissione giustizia a fine marzo scorso e ora in fase di emendamenti in commissione. La relazione che avete quindi citato non è esaustiva dell'orientamento del nuovo testo, pertanto una nuova ne sarà stesa al momento del passaggio in aula.

Ma andiamo adesso ai tre punti.

Ha senso una legislazione precisa sulle unioni civili o esistono già diritti garantiti dalla giurisprudenza o da leggi specifiche in queste situazioni di convivenza che magari sarebbero semplicemente da riunire in un unico DDL che li inglobi tutti?

I motivi per cui si stabilisce di creare una legislazione precisa in materia di famiglie e coppie formate da persone dello stesso sesso sono principalmente due: I. la necessità di inserire in dottrina quello che da anni afferma la giurisprudenza al fine di delimitare precisamente l'ambito giuridico; II. introdurre le forme di garanzia richieste dalle giurisdizioni italiane ed europee in maniera da rientrare nel rispetto della nostra Carta Costituzionale e della CEDU. Sono tante - e troppe - le sentenze che negli ultimi anni hanno sollecitato il Legislatore a introdurre un istituto che tutelasse il diritto alla vita familiare di queste formazioni.
I due titoli del testo base, quindi, mettono sia nero su bianco l'orientamento della giurisprudenza degli ultimi 20 anni circa, sia introducono quelle forme di garanzia che molte persone aspettano da anni.

Il DDL Cirinnà è davvero un disegno di legge incostituzionale perché equipara la famiglia ad altre unioni non presenti in costituzione?

La domanda è posta in maniera poco chiara, vi spiego perché. La nostra Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi nel marzo 2012 sulla questione del diritto alla vita familiare per le coppie e le famiglie same-sex: infatti, sebbene queste "non possono far valere il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all'estero", tuttavia hanno il "diritto alla 'vita familiare'" e a "vivere liberamente una condizione di coppia" con la possibilità, in presenza di "specifiche situazioni", di un "trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata".
Se sulla definizione di "famiglia" da parte della nostra giurisprudenza, quindi, non c'è più ombra di dubbio, il fulcro della questione è invece diventato: "quale istituto per le famiglie e le coppie omosessuali?".
Voglio sottolineare come la mia proposta non sia basata sull'articolo 29 della Carta  (" La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" ) ma sull'articolo 2, che invece recita: "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." E' questa caratteristica che lo rende assolutamente coerente con i nostri principi costituzionali e che lo pone in assoluta armonia con quanto richiesto dalla Corte Costituzionale nei pronunciamenti 138/2010 e 170/2014 (“introdurre una forma alternativa (e diversa) dal matrimonio”, § 5.6 Considerato in Diritto, sent. n. 170 del 2014.)

Il DDL Cirinnà introduce davvero la possibilità di adozione per coppie dello stesso sesso fino ad arrivare a toccare a questioni etiche importanti come l’utero in affitto?

La mia proposta di testo unificato non si riferisce in alcun modo alla pratica della gestazione per altri, e non interviene in alcun modo sulla Legge 40, ma introduce lo strumento della stepchild adoption (riconoscimento del secondo genitore) che permetterebbe al(la) partner unito/a civilmente di adottare il figlio biologico del(la) compagno/a.
I "figli dell'unione civile" possono essere stati concepiti in una precedente relazione eterosessuale o esclusivamente all'estero attraverso strumenti di procreazione come l'eterologa oppure - come avviene in alcuni casi - la gestazione per altri, prevista e regolata in paesi stranieri. 
Il riconoscimento del secondo genitore viene introdotto andando ad intervenire su una piccola parte delle disposizioni vigenti in materia di adozione speciale, senza cambiare in alcun modo la disciplina delle adozioni legittimanti.


Grazie per la vostra email, le occasioni di dibattito sono sempre molto gradite. Spero di aver risposto in maniera esaustiva alle vostre perlessità.

Un saluto,


Monica Cirinnà

Commenti

Anonimo ha detto…
Bella roba davvero la stepchild adoption...
Anonimo ha detto…
http://www.avvenire.it/famiglia/Pagine/adozioni-e-unioni-civili-la-legge-sbanda.aspx

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