di Niccolò Bonetti Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 stabiliva che i deputati fossero eletti per cinque anni in collegi elettorali fra i sudditi del Re che avessero compiuto i trent’anni e possedessero la pienezza dei diritti civili e politici mentre i senatori sarebbero stati di nomina regia “in numero non limitato” e “ aventi l’età di quarant’anni compiuti” e dovevano essere scelti fra ventuno categorie: 1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato; 2° Il presidente della Camera dei deputati; 3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio; 4° I ministri di Stato; 5° I ministri segretari di Stato; 6° Gli ambasciatori; 7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni; 8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti; 9° I primi presidenti del Magistrato d’appello; 10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni; 11. I p
Debitori a Voltaire per la tolleranza, debitori a Lutero per il non conformismo.