di Raffaele Dobellini Sono attualmente in discussione presso la Commissione Affari sociali della Camera sedici proposte di legge sul c.d. testamento biologico o dichiarazione anticipata di trattamento. Tra queste due espressioni andrebbe preferita la seconda. L’espressione “testamento biologico” , infatti, può essere interpretata come sostegno alla tesi secondo la quale il bene vita sia «davvero subordinato alla mera volontà potestativa della persona e che questa sia comunque l’unica legittimata ad attribuire a tale bene un qualsivoglia valore» [1] . Il r ilievo assunto dalla DAT origina, per un verso, dalla necessità di evitare che sia un giudice a dedurre la volontà del paziente in stato c.d. vegetativo, ricorrendo ad improbabili testimonianze di terzi, dall’altro, dalla natura relazionale-personalistica, che oggi si attribuisce al rapporto tra medico e paziente, che ha permesso di superare la «primazia del medico sull’alleanza terapeutica» [2] . La DAT risulta necessaria, p
Debitori a Voltaire per la tolleranza, debitori a Lutero per il non conformismo.