di Niccolò Bonetti
Lo Statuto
Albertino del 4 marzo 1848 stabiliva che i deputati fossero eletti
per cinque anni in collegi elettorali fra i sudditi del Re che
avessero compiuto i trent’anni e possedessero la pienezza
dei diritti civili e politici mentre i senatori sarebbero stati di
nomina regia “in numero non limitato” e “ aventi l’età di quarant’anni
compiuti” e dovevano essere scelti fra ventuno categorie:
1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2° Il presidente della Camera dei deputati;
3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d’esercizio;
4° I ministri di Stato;
5° I ministri segretari di Stato;
6° Gli ambasciatori;
7° Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione e
della Camera dei Conti;
9° I primi presidenti del Magistrato d’appello;
10. L’avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione ed il
procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I presidenti di classe dei Magistrati d’ Appello dopo tre anni
di funzioni;
12. I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei
conti con cinque anni di funzioni;
13. Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i Magistrati
d’Appello dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli ufficiali generali di terra e di mare.
Tuttavia i maggiori generali ed i contr’ammiragli dovranno avere da
cinque anni quel grado in attività;
15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
16. I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro
presidenza;
17. Gli intendenti generali, dopo sette anni d’esercizio;
18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di
nomina;
19. I membri ordinari del Consiglio superiore d’istruzione pubblica,
dopo sette anni di esercizio;
20. Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la
patria;
21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d’imposizione
diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.
Anche i principi reali sono membri di diritto del Senato ma “entrano
in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque”.
L’elezione dei deputati è disciplinata dalla legge elettorale
emanata da Carlo Alberto il 17 marzo 1848(Regio editto sulla legge
elettorale del 17 marzo 1848 n. 680).
L'elettorato poteva essere esercitato dai cittadini di sesso
maschile in possesso di una serie di requisiti: età almeno 25 anni di età ,saper leggere e scrivere, pagamento di un censo di 40 lire.
Al voto erano ammessi, anche non pagando l'imposta stabilita, i cittadini che rientravano in determinate categorie: magistrati, professori, ufficiali.
Al voto erano ammessi, anche non pagando l'imposta stabilita, i cittadini che rientravano in determinate categorie: magistrati, professori, ufficiali.
Ogni Collegio elettorale eleggeva un solo deputato e il numero totale
dei deputati era di 204.
Era eletto chi otteneva la maggioranza assoluta dei voti:se nessun
candidato otteneva la maggioranza assoluta,si procedeva al ballottaggio fra i due
candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti.
E’ un uninominale a doppio turno.
Nel 1859 durante la seconda guerra di indipendenza il governo
Rattazzi in virtù dei pieni poteri emanò una “Riforma della Legge Elettorale
del 17 marzo 1848”.
Per essere elettore bisognava:
1)“godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici
nei Regi Stati”;
2) “essere giunto all’età d’anni 25 compiuti nel giorno
dell’elezione”;
3) “sapere leggere e scrivere”.
4) “pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta”.
Erano ammessi all’elettorato, indipendentemente da ogni censo:
“1° I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie
la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di
Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della
Direzione dell’Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.
2° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di
Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studii.
3° I Professori insegnanti ed emeriti nelle Regie Accademie di belle
arti di Genova, Milano e Torino.
4° I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici
d’istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e
magistrali.
5° I Funzionarii ed Impiegati civili e militari in attività di
servizio, o che godono di una pensione di riposo nominati dal Re, o addetti
agli Uffizii del Parlamento.
6° I Membri degli Ordini equestri del Regno.
7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di
laurea, od altro equivalente in alcuna delle Facoltà componenti le Università
del Regno.
8° I Procuratori presso i Tribunali e le Corti d’Appello, i Notai,
Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinarii approvati.
Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti”.
Gli “esercenti commerci, arti, ed industrie”erano elettori quando
“il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune nelle cui liste
vogliono essere iscritti, per la loro casa d’abitazione, e per gli opifizii,
magazzini, o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascendeva:
1° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti
a L. 200
2° In quelli di 2,500 a 10,000
abitanti » 300
3° In quelli superiori a 10,000
abitanti » 400
4° In
Genova » 500
5° In Torino e
Milano » 600”
Il numero dei deputati fu aumentato a 260 così divisi:
“Quella di Alessandria ne elegge N° 21; – quella di Annecy N° 8; –
quella di Bergamo N° 12; – quella di Brescia n° 16; – quella di Cagliari N° 12;
– quella di Chambéry N° 10; – quella di Como N° 15; – quella di Cremona N° 11;
– quella di Cuneo N° 20; – quella di Genova N° 22; – quella di Milano N° 30; –
quella di Nizza N° 8; – quella di Novara N° 19; – quella di Pavia N° 14; –
quella di Sassari N° 7; – quella di Sondrio N° 4; – quella di Torino N° 31.”
I collegi sono uninominali e è mantienuto il doppio turno.
Con la procreazione del Regno d’Italia i deputati salgono a 508.
Durante IV Governo Depretis viene approvata legge del 22 gennaio
1882, n. 999 che modifica radicalmente la legislazione elettorale:
1)il limite di età previsto dalla previgente legislazione è
abbassato da 25 a 21 anni;
2)godono dei diritti politici coloro che avessero superato l'esame
del corso elementare obbligatorio oppure pagassero un contributo annuo di lire
19,80 o fossero in possesso del titolo di studio superiore, agli impiegati pubblici
(tranne gli uscieri e gli operai) o coloro che avessero tenuto per un anno
l'ufficio di consigliere comunale o provinciale, di giudice conciliatore, di
presidente o direttore di società commerciali, agli ufficiali e sottufficiali
in servizio o in congedo
3)Si abbandona l’uninominale a doppio turno e si passa al sistema
plurinominale a doppio turno, basato sullo scrutinio di lista in collegi
plurinominali.
Vengono istituiti 135 collegi plurinominali che eleggevano 2,3,4 o 5
deputati, a seconda delle loro dimensioni.
Condizione per l'elezione al primo turno era che il candidato
ottenesse il maggior numero di voti, purché superiore ad 1/8 degli aventi
diritto. Nel caso che non tutti i seggi disponibili fossero stati assegnati si
procedeva ad un ballottaggio tra i candidati con il maggior numero dei voti (in
numero doppio dei deputati da eleggere).
Ben presto lo scrutinio di lista viene criticato e si arriva alla
legge 5 maggio 1891, n. 210 che sancisce il ritorno dell’uninominale a doppio
turno.
L’anno successivo con la legge 28 giugno 1892, n. 315, vengono
ritoccate le norme sul ballottaggio, stabilendo che fosse eletto al primo turno
il candidato che avesse ottenuto più di 1/6 dei voti degli elettori del
collegio ed almeno la metà dei suffragi validamente espressi.
Con Giolitti nel 1921 si arriva al “quasi suffragio universale
maschile”.
La legge del 30 giugno 1912, n. 666 stabilisce che:
1)L'elettorato è esteso a tutti i cittadini maschi di età
superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di istruzione;
2)sono elettori già a ventuno anni tutti coloro che siano abilitati
all’insegnamento,coloro che hanno un qualsiasi grado accademico o diploma,gli
impiegati dello Stato,gli ufficiali,coloro che paghino imposte per almeno 19.80
lire o soddisfino altri requisiti di censo.
Viene mantenuto lo stesso sistema elettorale né si attua la invece
la revisione dei collegi elettorali in base ai censimenti.
Con le leggi n. 1985 del 16 dicembre 1918 e n. 1401
del 15 agosto 1919 il suffragio viene esteso a tutti i cittadini
maschi che avessero compiuto il 21° anno di età e, prescindendo dai limiti di
età, a tutti coloro che avessero prestato servizio nell'esercito mobilitato.
Si abbandona il maggioritario e si torna al proporzionale:
1) con il Regio decreto del 10 settembre 1919, n. 1576, tutto il
territorio del Regno fu ripartito in 54 collegi elettorali, dei quali 42
comprendevano ciascuno una sola provincia, dieci ne comprendevano tre e una
quattro;
2)le liste potevano essere bloccate o ammettere preferenze(liste
aperte).
Ecco le 54 circoscrizioni con indicazione del capoluogo di ciascun
collegio e del numero dei deputati da eleggere
Prov. NO Novara 12
Prov. MC AP Macerata 8
Prov. TO Torino 19
Prov. PG Perugia 10
Prov. AL Alessandria 13
Prov. RM Roma 15
Prov. CN Cuneo 12
Prov. TE Teramo 5
Prov. CO SO Como 11
Prov. AQ
Aquila 7
Prov. BG Bergamo 7
Prov. CH Chieti 6
Prov. MI Milano 20
Prov. CB Campobasso 11
Prov. BR Brescia 8
Prov. CS Caserta 13
Prov. PV Pavia 8
Prov. NA Napoli 17
Prov. CR Cremona 5
Prov. AV Avellino 7
Prov. MN Mantova 5
Prov. SA Salerno 10
Prov. TV Treviso 7
Prov. FG Foggia 6
Prov. VI Vicenza 7
Prov. BA Bari 12
Prov. VR Verona 7
Prov. LE Lecce 10
Prov. PD Padova 7
Prov. PT Potenza 10
Prov. VE Venezia 6
Prov. CS Cosenza 8
Prov. UD e BL Udine 12
Prov. CZ Catanzaro 8
Prov. GE Porto S.M. Genova 17
Prov. RC Reggio Cal. 7
P. PR MO PC RE Parma 19
Prov. ME Messina 8
Prov. FE RO Ferrara 5
Prov. CT Catania 10
Prov. BO Bologna 8
Prov. SR Siracusa 6
Prov. RV e FO Ravenna 8
Prov. PA Palermo 12
Prov. LU MS Lucca 8
Prov. TR Trapani 5
Prov. PI e LI Pisa 7
Prov. CL Caltanissetta 5
Prov. FI Firenze 14
Prov. Girgenti Girgenti 6
Prov. SI AR GR Siena 10
Prov. SS Sassari 5
Prov. AN PS Ancona 9
Prov. CA Cagliari 7
Dopo la marcia su Roma e la presa del potere di Mussolini nel 1923
viene approvata legge Acerbo (dal nome del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Giacomo Acerbo, che ne fu l'estensore materiale) che stabiliva che:
1)viene previsto l'adozione di un sistema proporzionale con premio
di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale suddiviso
in 16 circoscrizioni elettorali;
2) nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse
superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei
seggi della Camera dei Deputati;
3) l'altro terzo sarebbe stato ripartito proporzionalmente tra le
altre liste di minoranza su base regionale e con criterio proporzionale;
4)viene ridotta l’età minima per l'eleggibilità da 30 a 25
anni.
Nella successiva legislatura si torna al collegio uninominale(Testo
unico 17 gennaio 1926, n. 118) ma ormai con l’instaurazione della dittatura si
sente sempre più la necessità di passare ad un sistema plebiscitario la cui
massima incarnazione è il Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993.
Esso stabilisce che:
1)viene previsto un solo Collegio unico nazionale chiamato a votare
o a respingere una lista precostituita di 400 deputati ,lista formata dal Gran
Consiglio del Fascismo a partire da una rosa di 850 candidati proposti dalle
confederazioni corporative nazionali, 200 candidati proposti da associazioni ed
enti culturali ed assistenziali ed ulteriori candidati scelti dal Gran
Consiglio stesso;
2)Gli elettori potevano esprimersi con un "sì" o un
"no" sul complesso della lista;
3)Qualora la lista non venisse approvata, era previsto che la
votazione si ripetesse con il concorso di liste concorrenti, presentate da
associazioni ed organizzazioni che avessero almeno 5.000 soci elettori.
4)La lista che avesse ottenuto maggioranza dei
voti,avrebbe ottenuto la totalità dei seggi.
Viene inoltre ridotto il corpo elettorale:hanno diritto di voto i
ventunenni purché pagassero i contributi sindacali o fossero amministratori di
società ed enti, o percepissero uno stipendio a carico dello Stato o una
pensione, o pagassero almeno 100 lire di imposte dirette o detenessero una
certa quota di titoli del debito pubblico o fossero membri del clero cattolico
regolare e secolare.
Ma non è ancora abbastanza: con la legge 19 gennaio 1939 n.
129 si sopprime la Camera dei
deputati e la sostituisce con la
Camera dei fasci e delle corporazioni.
I componenti della nuova Camera si chiamano consiglieri,non più
deputati.
Non erano eletti dal popolo, ma ne facevano parte di diritto in
quanto componenti:
1)del Gran Consiglio del Fascismo;
2)del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista,
organo composto dai massimi gerarchi del partito e dai dirigenti
delle associazioni collegate (Segretario, componenti del Direttorio Nazionale,
ispettori e segretari federali del Partito Nazionale Fascista;
Segretario, Vice Segretario e due ispettori dei Fasci italiani all'estero;
presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione ; fiduciari
nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei
ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende
industriali dello Stato; presidenti dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista,
dell'Opera Nazionale Dopolavoro, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione
nazionale combattenti e reduci, delle Confederazioni fasciste dei datori
di lavoro e dei lavoratori e della Confederazione fascista dei
professionisti e degli artisti; Segretario del Partito Fascista Albanese);
3)del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, organo presieduto
dal Capo del Governo e composto da oltre cinquecento membri in
rappresentanza delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dei ministeri
economici e sociali, del Partito Nazionale Fascista e delle opere nazionali.
Con la caduta di Mussolini il 25 Luglio del 1943 ,il nuovo Governo
Badoglio con il R. D. L. 2 agosto 1943 n. 705 stabilisce che:
“La XXX legislatura
è chiusa. La Camera dei
Fasci e delle corporazioni è sciolta. Sarà provveduto nel termine di quattro
mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, alla elezione di una nuova
Camera dei deputati e alla conseguente convocazione ed inizio della nuova
legislatura.”
L’anno successivo con il Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151 si decide
che :
“Art. 1.— Dopo la liberazione del territorio nazionale, le
forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà,
a suffragio universale diretto e segreto, un’assemblea Costituente per
deliberare la nuova costituzione dello Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo
provvedimento.
Art. 2. — È abrogata la disposizione concernente la elezione di
una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla
cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo
dell’articolo unico del R. decreto-legge 12 agosto 1943, n. 705, con cui venne
dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e
delle corporazioni.”
In attesa che possano tenersi le elezioni politiche, venne creata una
Consulta nazionale ,composta da 304 “consultori” di nomina regia, poi divenuti
430 circa, che rappresentavano tutti i sei partiti facenti parte del Comitato
Liberazione Nazionale.
Con il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio
1945, n. 23 si estende il voto alle donne.
Per l’elezione dell’Assemblea costituente si torna al proporzionale:
1)573 deputati da eleggere in 32 collegi elettorali plurinominali a
liste concorrenti con la possibilità di esprimere tre o quattro preferenze,
secondo l'ampiezza dei collegi;
2) Ogni collegio è costituito in modo da eleggere un minimo di 7
deputati;
3) Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore età ;
4)Non sono elettori gli interdetti e gli inabilitati per infermità
di mente,i falliti, coloro che sono stati sottoposti ai provvedimenti di
pubblica sicurezza , fino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza
è stata eseguita, i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici,gli ubriachi abituali,le prostitute e i fascisti epurati.
5)Sono eleggibili coloro che abbiano 25 anni.
Le circoscrizioni elettorali erano:
Torino (Torino, Novara, Vercelli);
Cuneo (Cuneo, Alessandria, Asti);
Genova (Genova, Imperia, La Spezia ,Savona);
Milano (Milano, Pavia);
Como (Como, Sondrio, Varese);
Brescia (Brescia, Bergamo);
Mantova (Mantova, Cremona);
Trento (Trento, Bolzano);
Verona (Verona, Padova, Vicenza,Rovigo);
Venezia (Venezia, Treviso);
Udine (Udine, Belluno);
Trieste (Trieste e Venezia Giulia, Zara);
Bologna (Bologna, Ferrara, Ravenna,Forlì);
Parma (Parma, Modena, Piacenza,Reggio Emilia);
Firenze (Firenze, Pistoia);
Pisa (Pisa, Livorno, Lucca, Apuania);
Siena (Siena, Arezzo, Grosseto);
Ancona (Ancona, Pesaro, Macerata);
Perugia (Perugia, Terni, Rieti);
Roma (Roma, Viterbo, Latina,Frosinone);
L'Aquila (Aquila, Pescara, Chieti,Teramo);
Benevento (Benevento, Campobasso);
Napoli (Napoli, Caserta);
Salerno (Salerno, Avellino);
Bari (Bari, Foggia);
Lecce (Lecce, Brindisi, Taranto);
Potenza (Potenza, Matera);
Catanzaro (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria);
Catania (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna);
Palermo (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
Cagliari (Cagliari, Sassari, Nuoro);
Aosta (Aosta).
Con la legge n. 6 del 20 gennaio 1948 la legge
elettorale prevista per l’assemblea costituente viene applicata anche alla
nuova Camera dei deputati che è composta da 630 deputati.
Con la nuova costituzione anche il Senato diventa elettivo a base
regionale (possono votare tutti i venticinquenni)ed è composto da 315 senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
Sono eleggibili alla camera i cittadini di 25 anni,al Senato quelli
di 40.
La legge del 6 Febbraio 1948 , n. 29 stabilisce che ogni regione sia divisa in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano; ciascun
candidato nei collegi uninominali doveva collegarsi ad almeno due candidati in
altrettanti collegi della stessa Regione.
In prima istanza,è eletto “ il candidato che ha
ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65
per cento dei votanti”.Se questa condizione non avviene, si
procede alla ripartizione dei seggi secondo il sistema proporzionale.
Con la legge 31 marzo 1953, n. 148 si introduce alla Camera un
premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate tra loro di 380 seggi
che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto il 50,01% dei voti ma
l’anno successivo con la legge 31 luglio 1954, n. 615 si stabilisce il ritorno
al proporzionale puro della legge del 1946.
La disciplina elettorale rimane immutata per i quattro decenni
successivi finché il 9 giugno 1991 tramite il referendum abrogativo vengono
abrogate le preferenze multiple alla Camera.
Quindi diventa possibile formulare una sola preferenza.
Il 18 e il 19 aprile del 1993 con un nuovo referendum abrogativo si
abroga la norma che prevedeva l'elezione nel collegio uninominale solo previo
conseguimento del quorum del 65 %.
Il risultato del referendum indusse il Parlamento all'approvazione
della legge 4 agosto 1993, n. 276 (relativa al Senato) e della legge 4 agosto
1993, n. 277 (relativa alla Camera), che introducevano sia per il Senato sia
per la Camera ,
un sistema elettorale misto,il “Mattarellum”
La legge Mattarella introduce in Italia maggioritario corretto con
una quota proporzionale.
Alla Camera il territorio nazionale è suddiviso in 475 collegi
uninominali a turno unico(è eletto chi ottiene più voti) e nessun
candidato può presentarsi in più di un collegio.
I 155 seggi residui sono assegnati in maniera proporzionale fra le
liste che hanno superato a livello nazionale lo sbarramento del 4%.
Vengono previste 26 circoscrizioni e le liste sono bloccate.
Per correggere in senso proporzionale il sistema si prevede lo
scorporo dal conteggio dei voti totali di una lista ottenuti nella parte
proporzionale i voti ottenuti dai candidati collegati alla medesima lista che
erano eletti nei collegi uninominali con il sistema maggioritario.
Al Senato il territorio nazionale è suddiviso in 232 collegi
uninominali su base regionale
a turno unico(è eletto chi ottiene più voti) e nessun candidato può
presentarsi in più di un collegio.
I restanti 83 seggi sono assegnati su base regionale ai candidati
perdenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Due leggi di revisione costituzionale (17 gennaio 2000, n. 1, e 23
gennaio 2001, n. 1) ha in seguito attribuito ai cittadini italiani residenti
all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una circoscrizione Estero,
sei senatori e dodici deputati (il numero dei deputati e dei senatori totali
comunque non è stato modificato).
Il sistema di elezione è proporzionale.
Con la legge n. 270 del 21 dicembre 2005 (Legge
Calderoli) il maggioritario corretto con quota proporzionale è sostituito da un
proporzionale con sbarramenti e premio di maggioranza:
1)la legge prevede l'obbligo per ciascuna forza politica di
depositare il proprio programma e di indicare il proprio capo;
2)alla Camera il territorio nazionale italiano è suddiviso in
27 circoscrizioni plurinominali ;
3)per la Camera è
previsto per la lista o la coalizione che ha la maggioranza un premio di
maggioranza che porti la lista o la coalizione a 340 seggi(55%)
4)al Senato il premio di maggioranza è invece garantito su base
regionale, in modo da assicurare alla coalizione o alla lista che hanno la
maggioranza dei voti in una data regione almeno il 55% dei seggi ad essa
assegnati;
5)le liste sono bloccate;
6)Alla Camera la soglia di sbarramento per le coalizione è
10%, 4% liste non collegate e per le liste che si sono presentate in
coalizioni che non abbiano conseguito il 20% e 2% liste collegate (salvo
rappresentino la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all'interno
della stessa);
7)Al Senato la soglia di sbarramento su base regionale per le
coalizione è 20%, 8% liste non collegate e e per le liste che si sono
presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20% e 3% liste
collegate;
8)Le liste delle minoranze linguistiche accedono al
riparto dei seggi per la
Camera ottenendo almeno il 20% dei voti nella
circoscrizione in cui concorrono;
9)Per il Trentino Alto Adige rimane per sei seggi su sette il
maggioritario.
Le 27 circoscrizioni della Camera sono:
Torino (Torino);
Cuneo (Cuneo, Alessandria, Asti, Biella,Novara, Verbania, Vercelli);
Milano (Milano, Monza);
Brescia (Brescia, Bergamo, Como,Lecco, Sondrio, Varese);
Mantova (Mantova, Cremona, Lodi,Pavia);
Trento (Regione Trentino-Alto Adige);
Verona (Verona, Padova, Vicenza,Rovigo);
Venezia (Venezia, Belluno, Treviso);
Trieste (Regione Friuli-Venezia Giulia);
Genova (Regione Liguria);
Bologna (Regione Emilia-Romagna);
Firenze (Regione Toscana);
Perugia (Regione Umbria);
Ancona (Regione Marche);
Roma (Roma);
Viterbo (Viterbo, Frosinone, Latina,Rieti);
L'Aquila (Regione Abruzzo);
Campobasso (Regione Molise);
Napoli (Napoli);
Salerno (Salerno, Avellino, Benevento,Caserta);
Bari (Regione Puglia);
Potenza (Regione Basilicata);
Catanzaro (Regione Calabria);
Palermo (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta);
Catania (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna);
Cagliari (Regione Sardegna);
Aosta e Estero (Il mondo).
(Niccolò Bonetti)
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